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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 11.7.  nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 3161

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2021  [ apri ]
11.7.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  4-bis. Il regolamento di cui al comma 4, deve prevedere, in caso di situazioni di crisi che richiedano il rapido approvvigionamento di servizi, lavori, materiali e strumenti per evitare il rischio di interruzione del servizio o per provvedere all'integrazione della capacità operativa, la possibilità di impiegare le procedure disciplinate dal decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.
  4-ter. Per l'approvvigionamento dei servizi, lavori, materiali e strumenti, nei casi di cui al comma 4-bis, le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza, possono accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 18 per un importo complessivo, riferito a ciascun esercizio finanziario, non eccedente il 10 per cento dell'importo che l'organo stesso ha destinato all'approvvigionamento di servizi, lavori, materiali e strumenti nell'esercizio finanziario precedente e, comunque, non superiore a un milione di euro.
  4-quater. L'organo che utilizza risorse del Fondo di cui all'articolo 18, comma 3, deve reintegrare l'importo ricevuto mediante versamento al Fondo, da effettuare entro il secondo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data del prelevamento.

ident. 11.6.