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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 10.03.  nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 3161

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 15/07/2021  [ apri ]
10.03.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Organi e funzioni degli operatori di contromisure cibernetiche)

  1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, la Difesa contribuisce con le proprie contromisure cibernetiche alla reazione finalizzata alla stabilizzazione delle crisi secondo modalità definite con successivi decreti attuativi.
  2. Agli operatori che attuano le contromisure di cui al comma 1, sono riconosciute le garanzie funzionali di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 2007, n. 124, alle condizioni ivi previste.
  3. La Difesa sviluppa programmi di contromisure cibernetiche finalizzati alla sicurezza nazionale ed alla verifica della funzionalità dei sistemi di difesa cibernetica previsti ai sensi del presente decreto.