Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Organi e funzioni degli operatori di contromisure cibernetiche)
1. Il Ministero della difesa sviluppa programmi di contromisure cibernetiche finalizzati alla sicurezza nazionale e alla verifica della funzionalità dei sistemi di difesa cibernetica previsti ai sensi del presente decreto.
2. Il Ministero della difesa contribuisce altresì con le proprie contromisure cibernetiche alla reazione finalizzata alla stabilizzazione delle crisi secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa.
3. Agli operatori che attuano le contromisure di cui al comma 2, sono riconosciute le garanzie funzionali di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 2007, n. 124, alle condizioni ivi previste.