Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Certificazione di corsi di studio in cybersicurezza)
1. L'Agenzia, nell'ambito dell'autonomia di cui al comma 2 dell'articolo 5, può preordinarsi per offrire un meccanismo di certificazione per corsi di studio in cybersicurezza, con l'obiettivo di garantirne qualità e fruibilità nonché di sovvenzionare un programma di borse di studio e dottorato con apposite convenzioni da stipularsi per studenti di appositi centri di eccellenza accademica del Paese.