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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.6.  nelle commissioni riunite I-IX in sede referente riferita al C. 3161

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/07/2021  [ apri ]
12.6. (nuova formulazione)

  Al comma 7, sopprimere le parole: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42 della legge n. 124 del 2007.

  Conseguentemente all'articolo 17:

   a) al comma 5, lettera b), dopo le parole: amministrazioni interessate, inserire le seguenti: nel rispetto delle specifiche norme riguardanti l'organizzazione e il funzionamento,;

   b)dopo il comma 5 inserire il seguente:

  «5-bis. Fino alla scadenza dei termini indicati nel decreto o nei decreti di cui al comma 5, lettera b), la gestione delle risorse finanziarie relative alle funzioni trasferite, compresa la gestione dei residui passivi e perenti, è esercitata dalle amministrazioni cedenti. A decorrere dalla medesima data sono trasferiti in capo all'Agenzia i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle funzioni trasferite.»;

   c) al comma 7, sostituire il primo periodo con i seguenti: Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, il direttore generale dell'Agenzia, fino all'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 11, commi 3 e 4, identifica, assume e liquida gli impegni di spesa che verranno pagati a cura del DIS, nell'ambito delle risorse destinate all'Agenzia. A tale fine è istituito un apposito capitolo nel bilancio del DIS;

   d) al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: commi 3 e 5 con le seguenti: commi 3 e 4;

   e) sostituire il comma 8 con i seguenti:

   «8. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva iniziale di cui all'articolo 12, comma 4:

   a) il DIS mette a disposizione il personale impiegato nell'ambito delle attività relative allo svolgimento delle funzioni oggetto di trasferimento, con modalità da definire mediante intese con lo stesso Dipartimento;

   b) l'Agenzia si avvale, altresì, di unità di personale appartenenti al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia per l'Italia digitale, ad altre pubbliche amministrazioni e ad autorità indipendenti, per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori sei mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza.

   8-bis. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8 restano a carico dell'amministrazione di appartenenza»;

   f) al comma 9, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il personale di cui al comma 8, lettera a), è inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 12, comma 1;

   g) al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: al comma 8, inserire le seguenti: lettera b),;

   h) dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

  «10-bis. I pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del COPASIR previsti dal presente decreto sono resi entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione dei relativi schemi di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri può comunque procedere all'adozione dei relativi provvedimenti.».

I Relatori