Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. La Repubblica tutela e sostiene lo spettacolo dal vivo quale strumento fondamentale di espressione artistica e di crescita culturale, pedagogica, sociale, economica e formativa della collettività, riconosciute e garantite ai sensi degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione, garantendo il potenziamento e lo sviluppo del settore.
2-ter. Ai fini della presente legge, per spettacolo dal vivo s'intendono le esecuzioni caratterizzate da attività musicali, teatrali, di danza, circensi e di spettacolo viaggiante.
2-quater. La presente legge stabilisce e disciplina forme di intesa e di coordinamento istituzionale tra lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni per organizzare, promuovere e favorire la partecipazione degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali.