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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 64.16.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2021  [ apri ]
64.16. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 2, capoverso articolo 21, sostituire le parole da: dieci componenti fino alla fine del comma con le seguenti: Tre componenti sono scelti dal Ministro dell'università e della ricerca e gli altri dodici sono designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere, dal Consiglio Universitario nazionale (CUN), dalla Conferenza dei rettori delle università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca, dall'European Research Council, dall'Accademia nazionale dei lincei e, uno ciascuno, dall'European Science Foundation e dal Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi. Il Comitato è regolarmente costituito con almeno dieci componenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

  6-bis. Anche al fine di supportare l'attività del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell'Università e della ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore a 1° gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sessantanove unità di personale da inquadrare nell'Area III, posizione F1, del comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell'articolo 1, comma 939, della legge n. 178 del 2020. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.765.488,95 a decorrere dall'anno 2022. si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del contingente previsto dall'articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, è incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al contingente di cui al citato articolo 9, comma 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di euro 30.000 per l'anno 2021 e di euro 90.000 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per l'anno 2021 e di 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.
  6-quater. Per le finalità di sviluppo, sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più efficiente ed efficace l'azione amministrativa e per potenziare le attività a supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di supportare gli enti locali nell'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell'istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali con incremento della corrispondente dotazione organica, un contingente di alta professionalità pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del suddetto contingente di personale, il Ministero dell'istruzione è autorizzato a bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità, apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per l'accesso alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e la conoscenza della lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese, nonché dell'eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell'Unione europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al «Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR)», svolto nelle sedi e secondo le modalità indicate dall'Amministrazione anche con l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali, garantendo l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, e le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici.
  6-quinquies. Ai fini dell'attuazione del comma 6-quater è autorizzata la spesa di euro 979.167,08 per l'anno 2021 e di euro 5.246.504,48 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6-sexies. Per garantire la funzionalità degli uffici del Ministro dell'istruzione, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione è incrementata di tre posizioni dirigenziali di prima fascia. Nelle more che il Ministero provveda all'adeguamento della propria struttura organizzativa, apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti, le tre posizioni dirigenziali di prima fascia sono attribuite, con funzioni di studio e ricerca, una presso gli uffici di diretta collaborazione, una presso il dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali ed una presso il dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di euro 300.000 per l'anno 2021 e di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 547.407,12 per l'anno 2021 e a 1.542.221,37 annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6-septies. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l'anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.