Sostituire l'articolo 59 con il seguente
Art. 59.
(Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale)
1. Nelle more di una ridefinizione, semplificazione e razionalizzazione del procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'articolo 1, comma 815 della legge 30 dicembre 2020 n. 178 è prorogato al 31 dicembre 2021.