All'articolo 57, comma 1, lettera a), numero 3), capoverso comma 7-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: , con oneri fino a: per l'anno 2023 con le seguenti: A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034.
Conseguentemente, all'articolo 57 sostituire il comma 3 con il seguente: 3. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3, pari a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023, a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.