Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
Art. 47-bis. – (Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto) – 1. Salvo quanto espressamente stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente decreto.