Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
8-bis. Il quinto periodo del comma 290 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: «Alla società possono essere affidate le attività di realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate, nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità previsti dal comma 8-ter dell'articolo 178 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50».