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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 4.01.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2021  [ apri ]
4.01. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR)

  1. La Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – che costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR – è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente della Segreteria tecnica, è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente può essere composto, altresì, da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il cui trattamento economico è stabilito al momento del conferimento dell'incarico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente, di chiamata e le specifiche professionalità richieste.
  4. Per la durata degli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica il primo periodo del comma 1, dell'articolo 4.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per gli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di euro 900.000 per gli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I Relatori
4.01.

  Dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

Art. 4-bis.
(Misure per il supporto tecnico all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR)

  1. La Segreteria tecnica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2018, già prorogata ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 – che costituisce struttura ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella del Governo che la istituisce, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, con specifico riferimento al monitoraggio delle riforme in attuazione del PNRR – è prorogata fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il contingente della Segreteria tecnica, è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell'ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il contingente può essere composto, altresì, da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il cui trattamento economico è stabilito al momento del conferimento dell'incarico.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente, di chiamata e le specifiche professionalità richieste.
  4. Gli incarichi conferiti ad esperti con provvedimento adottato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono confermati fino al 31 dicembre 2026.
  5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 200.000 per gli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di euro 900.000 per gli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I Relatori