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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 39.016.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2021  [ apri ]
39.016. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell'Anagrafe nazionale dell'istruzione e dell'Anagrafe nazionale degli studenti universitari e dei laureati)

  1. Al capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

   «Art. 62-quater. (Anagrafe nazionale dell'istruzione)1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'istruzione, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito di un apposito sistema informativo denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell'istruzione, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST).
   2. L'ANIST, realizzata dal Ministero dell'istruzione, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e alle banche dati degli studenti, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
   3. L'ANIST assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette a disposizione del Ministero dell'interno le informazioni relative ai titoli di studio per il loro inserimento nell'ANPR.
   4. Anche ai fini del comma 5 dell'articolo 62, l'ANIST è costantemente allineata con l'ANPR per quanto riguarda i dati degli studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L'ANIST è costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli studenti attraverso l'interoperabilità con i registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L'ANIST, con riferimento alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è costantemente aggiornata attraverso l'allineamento con le risultanze dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
   5. I cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all'ANIST con le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis. L'ANIST rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione online alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all'articolo 7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
   6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

   a) i dati che devono essere contenuti nell'ANIST, con riferimento alle tre componenti degli studenti, di docenti e personale ATA e di istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;

   b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, le modalità di cooperazione dell'ANIST con banche dati istituite a livello regionale, provinciale e locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte dei registri scolastici di cui all'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIST con le altre banche dati di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità alle linee guida adottate dall'AgID in materia di interoperabilità.

Art. 62-quinquies.
(Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore)

  1. Per rafforzare gli interventi nel settore dell'università e della ricerca, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell'università e della ricerca, l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS)
  2. L'ANIS è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5, dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento, nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L'ANIS assicura alla singola istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali. L'ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione online alle istituzioni della formazione superiore e assicura l'interoperabilità con le altre banche dati di rilevanza nazionale che sono d'interesse del Ministero dell'Università e della Ricerca per le relative finalità istituzionali.
  3. Ai sensi del comma 5 dell'articolo 62 del presente Codice, ANIS è costantemente allineata con l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per quanto riguarda i dati degli studenti e dei laureati.
  4. I cittadini, per consultare i propri dati anche a fini certificativi, possono accedere all'ANIS mediante le modalità di cui al comma 2-quater dell'articolo 64 ovvero tramite il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
  5. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottarsi entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti:

   a) i contenuti dell'ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli studenti, all'istituzione di appartenenza e al relativo corso di studi, i titoli conseguiti e gli ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche dati di rilevanza nazionale d'interesse del Ministero dell'Università e della Ricerca cui lo stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;

   b) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore e nonché tramite l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L'allineamento dell'ANIS con l'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, l'ANPR e con le altre anagrafi d'interesse del Ministero dell'università e della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle Linee guida AgID in materia di interoperabilità.»

Art.39-ter.
( Modifiche all'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77)

  1. L'articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 234.
(Misure per il sistema informativo per il supporto all'istruzione scolastica)

  1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche il Ministero dell'istruzione si avvale della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base di specifica Convenzione di durata pluriennale.
  2. La società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».