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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 38.027.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2021  [ apri ]
38.027. (nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n.178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 341 è sostituito dal seguente:

   «341. Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, nonché per la presentazione di una proposta di progetto di legge prevista dall'articolo 71 della Costituzione. Per la raccolta del firme, in deroga al disposto dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, il gestore della piattaforma carica sulla stessa, su richiesta dei promotori formulata successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della legge n. 352 del 1970, la proposta di referendum o di progetto di legge recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della stessa legge 25 maggio 1970, n. 352. Il gestore della piattaforma rende disponibile per la sottoscrizione la proposta di referendum o di progetto di legge entro due giorni dalla richiesta dei promotori. Ai fini della valida apposizione della sottoscrizione dell'elettore la piattaforma acquisisce, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero».

   b) il comma 343 è sostituito dal seguente:

   «343. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura l'entrata in funzione della piattaforma di cui al comma 341 entro il 31 dicembre 2021 e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della Giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma. Con il medesimo decreto, inoltre, le modalità di accesso alla piattaforma, le tipologie di dati oggetto di trattamento, e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679, nonché le modalità attraverso le quali l'Ufficio centrale per il referendum o la Camera presso la quale il progetto di legge è presentato possono accedere alla piattaforma per verificare la validità delle firme raccolte elettronicamente. Il gestore della piattaforma rilascia ai promotori entro due giorni dalla richiesta apposita certificazione contenente l'elenco dei sottoscrittori, con indicazione dei dati raccolti ai sensi dell'ultimo periodo del comma 341 oltre che del testo della proposta di referendum o del progetto di legge con le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della stessa legge 25 maggio 1970, n. 352. La certificazione di cui al periodo precedente deve essere depositata dai promotori, unitamente al deposito delle sottoscrizioni raccolte con modalità non telematica, presso l'Ufficio centrale per il referendum o la Camera in cui il progetto di legge è presentato.».

   c) il comma 344 è sostituito dal seguente:

   «344. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero nonché l'autodichiarazione relativa alla condizione di disabilità del sottoscrittore. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. Gli obblighi, previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito delle firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'ufficio centrale per il referendum, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero anche come copia analogica di documento informatico ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».

  2. All'articolo 8, comma 6, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati elettorali rilasciati mediante la posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 400.000 per l'anno 2021 cui si provvede:

   a) quanto ad euro 200.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per l'anno 2021;

   b) quanto ad euro 200.000 mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

38.027.
approvato

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al comma 341, sostituire le parole: «di raccolta delle firme digitali da utilizzare per gli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352» con le seguenti: «per la raccolta delle firme degli elettori necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione, anche mediante la modalità prevista dall'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. Acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. Gli obblighi previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono assolti mediante il caricamento in piattaforma, da parte dei promotori della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui all'articolo 42 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2014/910/UE e, entro due giorni, rende disponibile alla sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 28 della legge 25 maggio 1970, n. 352».

   b) al comma 343, aggiungere in fine le seguenti parole: «e, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, definisce le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 2016/679 nonché le modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell'Ufficio centrale per il referendum, nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum, le firme raccolte elettronicamente. L'ufficio centrale per il referendum verifica la validità delle firme raccolte elettronicamente anche mediante l'accesso alla piattaforma».

   c) il comma 344 è sostituito dal seguente:

   «344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme necessarie per uno dei referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138 della Costituzione nonché per la proposta dei progetti di legge ai sensi dell'articolo 71 della Costituzione possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27, 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352 e consente l'acquisizione del nome, del cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti all'estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell'anagrafe unica dei cittadini italiani residenti all'estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non sono soggette all'autenticazione prevista dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. Gli obblighi, previsti dall'articolo 7, commi 3 e 4, della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'annuncio di cui all'articolo 7, comma 1, della stessa legge n. 352 del 1970, del documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l'ufficio centrale per il referendum, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ovvero anche come copia analogica di documento informatico ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».

  2. All'articolo 8, comma 6, della legge 25 maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I certificati elettorali rilasciati mediante la posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all'articolo 23, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo n. 82 del 2005».