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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 35.1.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2021  [ apri ]
35.1. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:

  3-bis. Il comma 14 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

   «14. Per finalità di tutela ambientale le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali, riservano una quota all'acquisto di pneumatici ricostruiti, pari ad almeno il 30 per cento del totale. Se alla procedura d'acquisto di due o più pneumatici di ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo di pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata all'acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia».