Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema)
1. Su proposta dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza, le partite finanziarie relative agli oneri, possano essere destinati alla Cassa per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei venditori.