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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 33.0150.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2021  [ apri ]
33.0150. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Gli interventi di dimensionamento del capotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza, in deroga alle distanze minime riportate all'Art. 873 del Codice Civile (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di cui all'articolo 16-bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917 e all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77»;

   b) dopo il comma 5, è inserito il seguente: 5-bis. «Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.»;

   c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente: «10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis), all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di 30 mesi dalla data di stipula dell'atto di compravendita».

  10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell'articolo 16, del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «entro diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro 30 mesi»;

   d) al comma 13-ter, primo periodo, dopo le parole: «presente articolo», sono inserite le seguenti: «anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti»;

   e) dopo il comma 13-ter, è aggiunto il seguente: «13-quater. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 marzo 2018 o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento. In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380»;