All'articolo 32, comma 1, lettera a), ultimo periodo, alle parole: I nuovi aerogeneratori premettere le seguenti: Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti e il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli aerogeneratori,