Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 6, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: «9-bis. Nell'ambito dei progetti già autorizzati, le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e negativi, si applica la procedura di cui al comma 9 del presente articolo».