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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.36.041.15.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2021  [ apri ]
0.36.041.15.

  All'articolo aggiuntivo 36.041, capoverso Art. 36-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  17-bis. all'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, al secondo capoverso, dopo le parole: «nel disciplinare tecnico» sono inserite le seguenti: «dei medesimi importi delle quote trattenute dal GSE»;

   b) al medesimo comma 1, al secondo capoverso dopo le parole: «per le AEE incentivate.», aggiungere le seguenti: «Nel caso di sostituzione di pannelli fotovoltaici installati negli impianti di produzione di energia incentivati, il GSE provvede in ogni caso al trattenimento della garanzia finanziaria di cui all'articolo 40, comma 3, dei pannelli fotovoltaici sostituiti, fatti salvi i casi in cui i soggetti responsabili abbiano già prestato la garanzia finanziaria nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti. Gli importi trattenuti saranno restituiti ai soggetti responsabili degli impianti solo dopo una puntuale verifica della documentazione che attesti la avvenuta e corretta gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici sostituiti».

  17-ter. All'articolo 32 del presente decreto dopo il comma 3-quater aggiungere il seguente:
  3-quinquies. A tutte le operazioni di repowering degli impianti eolici deve essere applicata la normativa vigente in materia di smaltimento in base al decreto ministeriale 10 settembre 2010.

em. 36.041.