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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 66.20.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2021  [ apri ]
66.20.
approvato

  Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

  1-bis. Al comma 3 dell'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «delle attività di cui all'articolo 5,» sono inserite le seguenti: «nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6»;

   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6».

  1-ter. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui all'articolo 2, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui al citato articolo 2».

ident. 66.24.