Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:
Art. 65-bis.
(Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno)
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all'articolo 3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: «31 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2031». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.