Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:
Art. 64-bis.
(Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica)
1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «l'attività ambulatoriale» sono inserite le seguenti: «, la ricerca clinica, la comunicazione al paziente»;
b) all'articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «alla medicina di genere e all'età pediatrica» sono inserite le seguenti: «nonché alla comunicazione tra il medico e il paziente». 2. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.