stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 63.013.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2021  [ apri ]
63.013. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

Art. 63-bis.
(Modifiche all'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico)

  1. All'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

   «8-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

   a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431 e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;

   b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

   c) non siano stati trasformati in assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa;

  8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno ad oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al periodo precedente e ad essi si applica l'articolo 142, comma 1, lettera h), cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico».
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.