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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.02.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2021  [ apri ]
6.02. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Piano nazionale dei dragaggi sostenibili)

  1. Al fine di consentire lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici, tenendo conto delle disposizioni del decreto di cui all'articolo 114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in conferenza unificata, approva il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione delle ADSP e delle Regioni con particolare riferimento ai programmi finanziati dal Piano complementare del PNRR, e di ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle ADSP. Ai fini della tutela dell'ambiente marino, il Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere, sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.
  3. L'autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241. Il rilascio dell'autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della conferenza di servizi di cui all'articolo 14-ter della citata legge n. 241 del 1990, da convocare da parte dell'autorità competente individuata ai sensi del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell'ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.