Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
8-bis Al fine di consentire l'ultimazione delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici invernali 2006, degli XI Giochi Paralimpici di Torino e delle opere previste e finanziate dalla legge 8 maggio 2012 n. 65 il termine di cui all'articolo 3 comma 7 della legge 9 ottobre 2000 n. 285, come già prorogato dall'articolo 2, comma 5-octies del decreto-legge 29 dicembre 2010 n. 225 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023.