stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.11.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2021  [ apri ]
43.11.
approvato

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di semplificare i procedimenti per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per l'accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:

   a) presso le strutture pubbliche di cui all'articolo 36, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

   b) presso i gabinetti medici dove si accertano i requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida, le scuole nautiche, i consorzi per l'attività di scuola nautica e le sedi dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei requisiti igienico sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011.

  2-ter. Al comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

   «i) disciplina dei requisiti soggettivi, fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti requisiti;»

ident. 43.15.43.16.