All'articolo 42, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 4, dopo le parole: la spesa di 3.318.400 euro, aggiungere le seguenti: da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e Sogei S.p.A. per l'implementazione del Sistema Tessera Sanitaria, e, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente convenzione.
b) dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:
Art. 42-bis.
(Modifiche alla legge 30 dicembre 2018, n. 145)
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 577, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio»;
b) al comma 583, le parole: «31 dicembre 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4 le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi»;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi» sono soppresse;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi» sono soppresse.
d) al comma 6, il terzo periodo è soppresso;
e) al comma 6, quarto periodo, le parole: «o di decadenza» sono soppresse.
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è inserito il seguente:
«491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora in fase di attuazione delle disposizioni contenute nel comma 491 non siano disponibili i dati di produzione riferiti all'anno precedente a quello oggetto di riparto, si procederà sulla base dei valori e delle evidenze ultime disponibili».
4. L'articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla, legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato.