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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 40.6.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2021  [ apri ]
40.6. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Dopo il comma 831 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto il seguente: «831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione di cui al precedente comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del precedente comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003».