Al capo VIII del titolo I della parte II, dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure per la prevenzione dell'inquinamento del suolo)
1. Al fine di prevenire la contaminazione del suolo dovuta all'utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell'agricoltura, all'allegato 3, tabella 2.1 «Correttivi calcici e magnesiaci», colonna 3 «Modo di preparazione e componenti essenziali», del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 21 «Gesso di defecazione», dopo le parole: «solfato di calcio» sono aggiunte le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di depurazione»;
b) al numero 22 «Carbonato di calcio di defecazione», dopo le parole: «anidride carbonica» sono aggiunte le seguenti: «. Non sono ammessi fanghi di depurazione».