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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 36.041.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2021  [ apri ]
36.041. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)

  1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019,e all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di seguito denominati: «commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico» o «commissari di Governo», esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
  2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.
  3. I commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  4. All'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «Presidenti delle regioni» sono inserite le seguenti: «, di seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico,»;

    2) al secondo periodo, le parole: «Presidenti delle regioni» sono sostituite dalle seguenti: «commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Al commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento»;

   c) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della regione», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo».

  5. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, le parole «Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle seguenti «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico».
  6. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente «Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica».

   b) all'ultimo periodo le parole «Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico»;

   c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto con specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico. Al Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato e non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati».

  7. All'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Presidenti delle Regioni», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissari di Governo».
  8. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della salvaguardia della vita umana.
  9. I termini previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio, di cui all'articolo 9 del citato testo unico, e dei termini previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.
  10. In caso di emissione di decreto di occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
  11. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza di servizi è di trenta giorni.
  12. Il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono abrogati. Il terzo, il quarto e il quinto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono soppressi.
  13. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli compresi nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede alla ricognizione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di assicurare un flusso informativo ordinato e coerente tra i diversi sistemi.
  14. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, all'esito della ricognizione di cui al comma 13, elabora uno studio per l'attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione.
  15. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un'adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari
  16. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti Strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma del Repertorio Nazionale degli interventi per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce e efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari. L'alimentazione del sistema Rendis avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera gggg-bis) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e garantendo l'interoperabilità con la banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  17. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 13 a 16, pari a 165.000 euro per l'anno 2021 e 235.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  18. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

I Relatori
36.041.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico)

  1. I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui:

   a) all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

   b) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164;

   c) al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;

   d) all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;

   d'ora in avanti denominati: «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico» o «Commissari di Governo», esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

  2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 ed al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e loro successive modifiche ad integrazioni, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), costituiscono interventi di preminente interesse nazionale.
  3. I Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2, indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell'iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di priorizzazione, ove presenti, dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e dei Piani Assetto Idrologico (PAI). Le strutture regionali preposte al rilascio di pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico, assumono le attività indicate dai Commissari come prioritarie, se del caso anche aggiornando il sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  4. All'articolo 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole «Presidenti delle Regioni» sono aggiunte le parole: «, di seguito denominati Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico,»;

   b) al comma 1, secondo periodo, le parole «Presidenti delle Regioni» sono sostituite dalle parole: «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico»;

   c) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Al Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di dimissioni o di impedimento del predetto Commissario il Ministro della transizione ecologica, nomina un commissario ad acta, fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento»;

   d) ai commi 4 e 5, le parole: «Presidente della regione», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo».

  5. All'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Presidenti delle Regioni», ovunque occorrano, sono sostituite dalle parole: «Commissari di Governo».
  6. Le disposizioni relative ai «Commissari straordinari per il dissesto idrogeologico» di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, si applicano ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico limitatamente a quanto recato dal comma 2, secondo, terzo e quarto periodo, dal comma 3 e dal comma 3-bis del medesimo articolo 4.
  7. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente «Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica».

   b) all'ultimo periodo le parole «Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico» sono sostituite dalle parole: «Commissario di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico»;

   c) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «In caso di mancato rispetto dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all'attuazione di uno o più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause indipendenti dalla responsabilità del Commissario, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, può essere revocato il Commissario in carica e nominato un altro soggetto con specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico. Al Commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico che subentra nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato».

  8. Fermi restando i poteri già conferiti in materia di espropri, da norme di legge, ai Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico, le ulteriori disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11 si applicano alle procedure relative agli interventi finalizzati all'eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo di salvaguardia della vita umana.
  9. I termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti alla metà, eccezion fatta per il termine di cinque anni del vincolo preordinato all'esproprio di cui all'articolo 9 del medesimo decreto e per quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, dall'articolo 13, comma 5, dall'articolo 14, comma 3, lettera a), dall'articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall'articolo 22, commi 3 e 5, dall'articolo 22-bis, comma 4, dall'articolo 23, comma 5, dall'articolo 24, dall'articolo 25, comma 4, dall'articolo 26, comma 10, dall'articolo 27, comma 2, dall'articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall'articolo 46 e dall'articolo 48, comma 3, del medesimo decreto.
  10. In caso di emissione di decreto di occupazione di urgenza finalizzato all'espropriazione delle aree occorrenti per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 1, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede, omesso ogni altro adempimento e in deroga all'articolo 24, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri enti territoriali interessati.
  11. Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, l'autorità procedente, qualora lo ritenga necessario, procede a convocare la conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di conferenza dei servizi è di trenta giorni.
  12. Sono abrogati il comma 3-bis dell'articolo 54 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il comma 5 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché il terzo, quarto e quinto periodo del comma 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  13. Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, il Ministero della transizione ecologica provvede, entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, alla ricognizione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze atte ad assicurare un flusso informativo ordinato e coerente tra i diversi sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).
  14. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, in esito alla ricognizione di cui al comma 13, elabora uno studio, per l'attuazione dei processi di interoperabilità con i sistemi informativi per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche e investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l'attuazione di detto programma sulla base di apposita convenzione.
  15. L'ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all'implementazione del PNRR.
  16. Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l'ISPRA, in coordinamento con le competenti Strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l'ISPRA operano d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all'implementazione del PNRR.
  17. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell'ISPRA di cui ai commi da 13 a 17, pari a euro 200.000 per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I Relatori