Al comma 1, capoverso Art. 26-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, primo periodo, le parole «sono ridotti della metà» sono sostituite dalle seguenti «possono essere ridotti fino alla metà»;
b) al comma 4:
1) al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ,fornendo congrua motivazione dei presupposti che determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse.;
2) sostituire il secondo periodo con il seguente: Le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati di cui al comma 4 dell'articolo 27-bis;
3) al terzo periodo le parole: «salvo che in presenza di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati».