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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 0.36.041.1.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 19/07/2021  [ apri ]
0.36.041.1.

  All'articolo aggiuntivo 36.041 dei relatori, dopo il capoverso Art. 36-bis, inserire il seguente:

Art. 36-ter.
(Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, di seguito denominata «Struttura», che si raccorda con il Ministro della transizione ecologica, con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Si raccorda, per quanto previsto dalla legge, con il CITE.
  2. La struttura di missione di cui al comma 1 opera fino alla scadenza del mandato del Governo in carica.
  3. Con la finalità di imprimere una accelerazione alla programmazione e all'attuazione degli interventi, comunque finanziati dallo Stato, in materia di dissesto idrogeologico, alla struttura sono demandati compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi stessi, siano essi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi, fra cui quelli previsti negli accordi di programma Stato-Regioni nonché in tutti gli altri accordi fra pubbliche amministrazioni in cui vi sia allocazione di risorse statali, facenti capo, nelle materie sopraindicate, agli enti ed organi preposti, ossia:

   a) alle direzioni competenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;

   b) all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

   c) al Dipartimento della protezione civile per gli interventi post-emergenza;

   d) a Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   e) ai Presidenti di regione nominati Commissari di Governo per il dissesto idrogeologico;

   f) alle autorità di bacino nazionali e future autorità di bacino distrettuali;

   g) alle regioni;

   h) ai comuni;

   l) ai consorzi di bonifica;

   m) ai provveditorati interregionali per le opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile;

   n) agli uffici del genio civile.

  4. Alla struttura di missione è preposto un coordinatore, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con incarico di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, commi 4, 5-bis e6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, scelto tra i dirigenti appartenenti ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle amministrazioni del comparto Ministeri, ovvero tra estranei alla pubblica amministrazione con comprovata qualificazione professionale.
  5. Alla struttura è, altresì, assegnato un contingente di personale non dirigenziale fino ad un massimo di 10 unità scelte tra i dipendenti appartenenti all'area A o B della Presidenza del Consiglio dei ministri o a quelli del comparto Ministeri, collocate in posizione di comando, o fuori ruolo in base all'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  6. Per le esigenze della struttura di missione possono essere altresì nominati esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, cui spettano compensi onnicomprensivi lordi annui, determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nell'ambito di un importo complessivo non superiore a euro 100.000,00 e per un importo pro capite non superiore ad euro 30.000,00 annui lordi.
  7. Per l'espletamento di tutte le attività, la struttura, attraverso la stipula di apposite convenzioni, può avvalersi, di società a totale capitale pubblico, di società controllate dai Ministeri e delle università nell'ambito di un importo complessivo annuo non superiore a euro 500.000,00.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti delle relative disponibilità, mediante corrispondente riduzione dei pertinenti capitoli del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.

em. 36.041.