Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:
g-bis) all'articolo 208, comma 15, secondo periodo, le parole «almeno sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno venti giorni»;
g-ter) alla lettera zb) del punto 7 dell'allegato IV alla parte seconda dopo le parole «di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a novanta giorni e degli altri impianti mobili di trattamento dei rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno».