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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 32.031.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2021  [ apri ]
32.031.
approvato

  Al capo VI del titolo I della parte II, dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica elettrica)

  1. All'articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di edilizia libera»;

   b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

   «14-bis. Ai fini della semplificazione dei procedimenti, il soggetto che effettua l'installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta l'istanza all'ente proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il concessionario del servizio di distribuzione dell'energia elettrica competente. Le procedure sono soggette all'obbligo di richiesta semplificata e l'ente che effettua la valutazione, come previsto dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rilascia un provvedimento di autorizzazione alla costruzione e all'occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di ricarica che ha una durata minima di dieci anni e un provvedimento di durata illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione».

ident. 32.06.32.07.