Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) è sostituito dal seguente:
«3 procedura abilitativa semplificata comunale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l'impianto di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree;».