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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 31.03.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 16/07/2021  [ apri ]
31.03. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano)

  1. Al fine di semplificare i processi di economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime per l'alimentazione degli impianti di biogas compresi nell'allegato 1, tabella 1.A, punti 2 e 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas, costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018.
  2. Le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere infrastrutturali necessarie all'immissione del biometano nella rete esistente di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento finale deve prevedere anche l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in esso compresi, nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.