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Legislatura XVIII

Proposta emendativa Dis.1.1.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/07/2021  [ apri ]
Dis.1.1. (nuova formulazione)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di monitorare l'efficace attuazione dei progetti previsti dal PNRR, unitamente al rispetto delle scadenze entro le quali i progetti andranno completati sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo fornisce alle Commissioni parlamentari competenti tutte le informazioni e i documenti utili ad esercitare un controllo sull'attuazione del PNRR e del Fondo complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  1-ter. Il Governo fornisce altresì alle Commissioni parlamentari competenti tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, rilevare e correggere eventuali criticità nell'attuazione del PNRR.
  1-quater. Il Governo trasmette altresì alle Commissioni parlamentari competenti i documenti, che riguardano le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell'Unione europea.
  1-quinquies. Sulla base delle informazioni ricevute e dell'attività istruttoria svolta anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese di cui al comma 1-sexies, le Commissioni parlamentari competenti:

   a) monitorano lo stato di avanzamento del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti le cosiddette priorità trasversali del Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani;

   b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

  1-sexies. Le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una specifica convenzione con la quale disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema unitario «ReGiS».
  1-septies. I Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto dell'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano intese volte a promuovere le attività delle due Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico.