stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.14.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/07/2021  [ apri ]
8.14. (nuova formulazione)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Norme per l'efficace attuazione del programma di Governo)

  1. Per una più efficace attuazione del programma di Governo, è istituita la Rete permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo che ciascun Ministro istituisce all'interno degli Uffici di diretta collaborazione con il compito specifico di lavorare sulla costante attuazione dei provvedimenti e sul recupero dell'arretrato di quelli non adottati.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i contingenti di personale addetto agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri sono incrementati complessivamente nella misura di 41 unità di esperti da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Gli esperti di cui al primo periodo sono reclutati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e il loro incarico ha una durata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e per un compenso onnicomprensivo non superiore a 45.000 euro annui.
  4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 615.000 per l'anno 2021 e di euro 1.845.000 annui a decorrere dal 2022.
  5. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 4.385.000 euro per l'anno 2021 e di 3.155.000 euro annui a decorrere dal 2022.
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a 5.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2021 si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dell'abrogazione della disposizione di cui al numero 8 dell'allegato V di cui all'articolo 66-bis.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:

Art. 66-bis
(Modificazioni e abrogazione di disposizioni legislative)

   1. All'articolo 5, comma 2, primo periodo, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole «individuate con decreto del Ministro» sono soppresse.
   2. All'articolo 56, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, le parole da: «Con decreto del Ministro della giustizia» fino a «assicurano» sono sostituite dalle seguenti: «È assicurata».
   3. All'articolo 241-bis, comma 4-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole «, secondo le modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sono soppresse.
   4. All'articolo 1, comma 38, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quarto periodo è soppresso.
   5. Le disposizioni di cui all'Allegato V al presente decreto sono abrogate.

ALLEGATO V

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI
ABROGATE

1

   Art. 83, comma 20-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

2

   Art. 19, comma 4, della legge 28 luglio 2016, n. 154.

3

   Art. 20, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74.

4

   Art. 19, comma 13, del decreto legislativo 7 settembre 2018, n. 114.

5

   Art. 15, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

6

   Art. 1, comma 373, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

7

   Art. 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8

   Art. 1, comma 324, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

9

   Art. 1, comma 937, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

10

   Art. 78, comma 3, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

11

   Art. 17, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151.

12

   Art. 6, comma 1, lettera c), numero 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126.

13

   Art. 3, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.

14

   Art. 64, comma 3-bis, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.