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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.18.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/07/2021  [ apri ]
7.18. (nuova formulazione)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Al fine di avviare tempestivamente le procedure di monitoraggio degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di attuare la gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2021, è autorizzato ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del Tesoro e delle Finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell'Area III – posizione economica F3 del comparto Funzioni Centrali. Il reclutamento del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici.

  Conseguentemente:

   a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   2-bis. L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, è sostituito dal seguente: «Cura il contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale nonché gli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro»;

   b) al comma 3, terzo periodo, le parole: di durata triennale rinnovabile una sola volta sono sostituite dalle seguenti: , di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria è reso indisponibile, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze, un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario;

   c) al comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente articolo è istituito presso il Dipartimento di cui al presente comma una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi del supporto di Studiare Sviluppo s.r.l., anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche;

   d) il comma 9 è sostituito dal seguente: Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l'anno 2021 e di euro 3.428.127 a decorrere dall'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede quanto a euro 218.000 per l'anno 2021 e a euro 436.000 a decorrere dal 2022, ai sensi dell'articolo 16, quanto a euro 198.346 per l'anno 2021 e a euro 476.027 a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto ad euro 838.700 per l'anno 202, e ad euro 2.516.100 a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021- 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.