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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.44.  nelle commissioni riunite I-VIII in sede referente riferita al C. 3146

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 12/07/2021  [ apri ]
2.44. (nuova formulazione)
approvato

  All'articolo 2, comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n., 101, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.

2.44. (nuova formulazione)

  All'articolo 2, comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, garantendo l'apporto delle professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa l'applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n., 101, determinano il rientro del medesimo personale presso l'amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell'incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.