All'articolo 39-sexies, comma 1, capoversoArt. 234, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.