Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66.1
(Abrogazione dell'articolo 1, comma 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124)
1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 125-bis, è abrogato;
b) ai commi 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 127 le parole: «ai commi 125 e 125-bis», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 125».