Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:
Art. 66.1.
(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)
1. Al fine di semplificare le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime per le attività di pesca, acquacoltura, sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma singola o associata e senza scopo di lucro, e per finalità di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti locali, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione è stabilito in euro 500.