Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e, dopo il medesimo comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. A beneficio degli interventi, di cui al comma 1, proposti dalle università statali e non statali legalmente riconosciute e dalle istituzioni dell'alta formazione artistica musicale e coreutica, ovvero dai loro enti strumentali, nonché dai collegi universitari legalmente riconosciuti, e riferiti a immobili di proprietà, ovvero concessi in uso o comodato gratuito o locazione per almeno 19 anni, nella valutazione del contributo di cui al comma 2 di spettanza del proponente è computato anche il valore dell'immobile.