stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 53.01. in Assemblea riferita al C. 3146-A/R

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 22/07/2021  [ apri ]
53.01.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

Art. 53-bis.
(Soppressione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori)

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 105 il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Per le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta. Nel bando o nell'avviso di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all'articolo 35: le modalità e le tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 prima della stipula del contratto stesso, per l'appaltatore e i subappaltatori; l'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'articolo 80.»;
   b) all'articolo 174 comma 1 le parole: «indicano una terna di nominativi» sono sostituite dalle seguenti: «possono indicare una terna di nominativi».