Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Modifiche all'articolo 177 del codice dei contratti pubblici)
1. All'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «o di forniture» sono soppresse;
b) al primo periodo, le parole: «servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ll), ivi compresi gli interventi edili di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al medesimo articolo 3, comma 1, lettere oo-quater) e oo-quinquies), di importo pari o superiore a 150.000 euro, ad eccezione di quelli impiantistici ad alta specializzazione afferenti la prestazione dei servizi pubblici essenziali nei settori dell'acqua, dei rifiuti, del gas e dell'energia elettrica»;
d) l'ultimo periodo è soppresso.