Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:
Art. 52-bis.
(Modifiche al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440)
1. All'articolo 17 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato», sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, sono soppresse le parole: «, quando sono conclusi con ditte commerciali»;
b) dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Oltre ai contratti indicati al primo comma, le amministrazioni possono, con proprio provvedimento, individuare ulteriori contratti che possono stipularsi con le modalità suddette.».