Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Per le opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, le stazioni appaltanti possono fissare limiti anche quantitativi al ricorso al subappalto, fornendo adeguata motivazione della scelta in sede di indizione della procedura.»;
Conseguentemente:
dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
b.1) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. È obbligatoria l'indicazione dei subappaltatori proposti in sede di offerta, qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture riguardino le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190. In ogni caso in cui il subappalto è ammesso, l'assenza in capo ai subappaltatori delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 deve essere verificata prima della stipulazione del contratto. Laddove ricorrano tali condizioni il concorrente è escluso dalla gara»;
b.2) al comma 7, le parole: «e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80» sono soppresse;
dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) al comma 12, dopo le parole: «apposita verifica» sono inserite le seguenti: «in corso di esecuzione del contratto»;
c-ter) al comma 19 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l'appalto riguardi le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53, dell'articolo 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190.».