Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
2) al comma 14, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto».